venerdì 3 ottobre 2008

COME POTETE DIFENDERVI DALLA DISCARICA ?

COME POTETE DIFENDERVI DALLA SCIAGURATA DISCARICA, CHE POTRA' OSPITARE -COME GIA' SOTTOLINEATO- ANCHE RIFIUTI SOLIDI URBANI ?
Il progetto rimarrà in visione al pubblico per 45 giorni consecutivi a partire dalla data di deposito, che è stato il 18 settembre 2008, ossia sino al 2 novembre 2008. Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. n. 7 del 14/04/2004 chiunque vi abbia interesse, E DUNQUE TUTTI I RESIDENTI NELLA ZONA, LE ASSOCIAZIONI E GLI ALTRI ENTI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI O LEGALMENTE COSTITUITI, potranno prendere visione del progetto, ottenerne a proprie spese una copia e presentare in carta semplice all'autorità competente , ossia la Provincia di Macerata - XII Settore - Ambiente, all'indirizzo Via G.B. Velluti, 41 Loc. Piediripa 62010 Macerata, osservazioni e memorie relative al progetto depositato, le quali dovranno essere prodotte per iscritto su carta semplice, entro 45 giorni dalla data odierna, e dunque anch'esse tassativamente entro il 2 novembre 2008.

Riportiamo di seguito il link a cui può essere meglio esaminata la summenzionata legge regionale delle Marche 14 aprile 2004 n. 7:
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/V.I.A/2004/marche%20lr2004%20n.7.htm.
RIPRODUCIAMO DI SEGUITO LA PARTE DELL'ART. 9 CHE PUO' SERVIRE PER PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO:
ARTICOLO 9 (Procedura di Valutazione di impatto ambientale)
(parti omesse)
5. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i Comuni interessati per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.6. L'autorità competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura di VIA fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.7. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato. 8. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione, prorogabili di ulteriori sessanta giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità.9. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare su cui è stato pronunciato il giudizio di compatibilità ambientale, il proponente deve sottoporlo nuovamente alla procedura di VIA.
INTERESSANTE ANCHE IL SUCCESSIVO ART. 10
ARTICOLO 10 (Partecipazione)
1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.2. L'autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di VIA, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando in particolare l'intervento di chiunque intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.3. Nel corso della procedura di VIA i soggetti ai quali possa derivare pregiudizio dalla realizzazione del progetto possono richiedere all'autorità competente l'illustrazione del SIA in una riunione pubblica, alla quale deve essere invitato il proponente.4. L'autorità competente promuove d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati o dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali o del valore dell'opera o intervento, un'inchiesta pubblica con gli enti ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, invitando il proponente e dandone adeguata pubblicità.5. L'autorità competente, nelle procedure disciplinate dalla presente legge, può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
SULL'APPLICAZIONE DI QUESTA NORMATIVA VEDERE ANCHE:
http://www.assessoratoambiente.regione.marche.it/documenti/LINEE%20GUIDA%20LR%207-2004.pdf

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